La legge prevede che la DAT possa essere redatta per:
• atto pubblico
• scrittura privata autenticata
• scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'Ufficio di Stato Civile del proprio Comune di residenza, che provvede all’annotazione in un apposito registro
L'Ufficiale di Stato Civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT consegnate personalmente dai cittadini residenti nel Comune, recanti la firma autografa. L’Ufficiale di Stato Civile si limita a ricevere la DAT, e non partecipa in alcun modo alla redazione della stessa. La DAT è rinnovabile, modificabile e revocabile in ogni momento.
Nomina del fiduciario e ruolo del medico
La legge prevede che la persona interessata, chiamata “disponente”, indichi nella DAT una persona di sua fiducia, denominata “fiduciario”, che lo rappresenti in modo conforme alle volontà espresse, nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie nell’eventualità che non sia più capace di confermare le proprie intenzioni consapevolmente.
Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne ed in grado di intendere e di volere. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario può avvenire o attraverso la sottoscrizione della DAT, al momento della consegna all’Ufficiale di Stato Civile, oppure anche con atto successivo che sarà allegato alla DAT, sempre attraverso la compilazione della dichiarazione di accettazione con allegata fotocopia del documento di identità. La legge non vieta la possibilità di nomina di un secondo fiduciario che subentri nel caso il primo sia venuto meno. In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno