Gestione in qualità di rifiuti (avvio a recupero o smaltimento)
Per questa modalità di gestione non sono necessarie specifiche autorizzazioni o prese d’atto da parte del Comune o da altri Enti, fatti salvi i necessari titoli abilitativi edilizi, e fermo restando il rispetto delle norme in materia di gestione, trasporto e conferimento di rifiuti.
Reimpiego nel medesimo sito di escavazione per rinterri, ai sensi dell’art. 185 comma 1 lettera c) del D.lgs. 152/06
Per questa modalità di gestione non sono necessarie specifiche autorizzazioni o prese d’atto da parte del Comune o da altri Enti, fatti salvi i necessari titoli abilitativi edilizi, ad eccezione delle opere soggette a VIA/AIA, per cui è necessario caratterizzare i materiali ai sensi dell’Allegato 4 (cfr. art. 24 DPR 120/17).
Per questa modalità di gestione sono necessari specifici adempimenti, definiti dal DPR 120/17, consistenti nel "Piano di utilizzo" o "Dichiarazione di utilizzo" (avente valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex DPR 28/12/00 n. 445).
Impiego in altro sito o processo produttivo in qualità di "sottoprodotti"
Sia il Piano di utilizzo, sia la Dichiarazione si riferiscono alla mera applicabilità del regime dei "sottoprodotti" ai materiali da scavo e non costituiscono di per sé un titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori. Le opere edilizie da cui si originano i materiali da scavo e le opere o attività produttive dove gli stessi materiali saranno impiegati, devono essere comunque necessariamente già autorizzate ai sensi delle relative specifiche norme.
In particolare per le attività edilizie i suddetti adempimenti sono quindi connessi ai titoli abilitativi edilizi. Per espressa previsione del citato DPR 120/17 i controlli sono in capo ad ARPA ed eventuali provvedimenti sospensivi o di annullamento dei titoli conseguenti a riscontrate irregolarità sono di competenza di Sportello Unico per L’Edilizia.