Accesso Civico

L'accesso civico semplice riguarda dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

A tutti i cittadini

Come fare

L'accesso civico generalizzato concerne dati e documenti ulteriori rispetto a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria (vedi accesso civico semplice).

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016 (Freedom of Information Act - FOIA), che ha modificato il D.Lgs. 33/2013, è stato introdotto l'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, commi 2 e seguenti.

Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis.

L'accesso civico generalizzato, che configura un diritto di informazione fondato sul principio democratico, non abroga né sostituisce le altre norme che regolano il diritto di accesso dell’interessato previste dall'ordinamento, a cominciare dall’accesso documentale di cui alla L. 241/1990.

Cosa serve

La domanda può essere inviata al Comune di Lamporecchio utilizzando l'apposito modulo, attraverso i seguenti canali:

• PEC: comune.lamporecchio@postacert.toscana.it
• A mano presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico

Cosa si ottiene

L'accesso civico generalizzato, che configura un diritto di informazione fondato sul principio democratico, non abroga né sostituisce le altre norme che regolano il diritto di accesso dell’interessato previste dall'ordinamento, a cominciare dall’accesso documentale di cui alla L. 241/1990.

I limiti all’accesso civico generalizzato stabiliti dall’art. 5-bis D.Lgs. 33/2013 sono i seguenti:
1. L'accesso civico generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
2. L'accesso civico generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
3. Il diritto di accesso civico generalizzato, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

Tempi e scadenze

Ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, Dlgs 33/2013, la documentazione richiesta sarà rilasciata previo oscuramento dei relativi dati e informazioni che risultino sproporzionate, eccedenti e non pertinenti l’esigenza informativa del richiedente, entro trenta giorni 

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Segreteria, Affari Generali e Cultura

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Informativa privacy (3).pdf [.pdf 209,67 Kb - 17/04/2024]

Contatti

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Ultimo aggiornamento pagina: 17/04/2024 13:13:28

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